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	<title>Assicurazioni Auto</title>
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		<title>Codice della strada: circolazione nei centri abitati</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati</p>
<p>1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:<br />
a) adottare i provvedimenti indicati nell&#8217;art. 6, commi 1, 2 e 4;<br />
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;<br />
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all&#8217;art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l&#8217;obbligo di arrestarsi all&#8217;intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest&#8217;ultima;<br />
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all&#8217;art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;<br />
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;<br />
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di<br />
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per le aree urbane;<br />
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;<br />
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all&#8217;art. 185;<br />
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.</p>
<p>2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.</p>
<p>3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell&#8217;art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell&#8217;ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell&#8217;ente proprietario della strada.</p>
<p>4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell&#8217;espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.</p>
<p>5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.</p>
<p>7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.</p>
<p>8. Qualora il comune assuma l&#8217;esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l&#8217;installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell&#8217;art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonchè per quelle definite «A» dall&#8217;art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.</p>
<p>9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull&#8217;ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l&#8217;ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all&#8217;interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall&#8217;Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonchè le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.</p>
<p>10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.</p>
<p>11. Nell&#8217;ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.</p>
<p>12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.</p>
<p>13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (2)</p>
<p>13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione<br />
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
<p>14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. </p>
<p>15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. </p>
<p>15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l&#8217;attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 726 a euro 2.918. Se nell&#8217;attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
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		<title>Codice della strada: la circolazione fuori dai centri abitati</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 1. Il prefetto, per motivi di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati </p>
<p>1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.</p>
<p>2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.</p>
<p>3. (&#8230;)</p>
<p>4. L&#8217;ente proprietario della strada può, con l&#8217;ordinanza di cui all&#8217;art. 5, comma 3:<br />
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;<br />
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;<br />
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;<br />
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;<br />
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.</p>
<p>5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:<br />
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell&#8217;ufficio periferico dell&#8217;A.N.A.S. competente per territorio;<br />
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;<br />
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;<br />
(&#8230;). </p>
<p>6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell&#8217;ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all&#8217;ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.</p>
<p>7. Nell&#8217;àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all&#8217;uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell&#8217;àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.</p>
<p>8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.</p>
<p>9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l&#8217;autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all&#8217;art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti<br />
segnali da installare a cura e spese dell&#8217;ente proprietario della strada che ha la precedenza.</p>
<p>10. L&#8217;ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l&#8217;obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.</p>
<p>11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l&#8217;ente deve stabilire l&#8217;obbligo di dare la precedenza ovvero anche l&#8217;obbligo di arrestarsi all&#8217;intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l&#8217;accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
<p>12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. </p>
<p>13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. </p>
<p>14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. </p>
<p>15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l&#8217;agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi. </p>
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		<title>Codice della strada: il centro abitato e la circolazione</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodiweb_assic</dc:creator>
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		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 4. Delimitazione del centro abitato 1. Ai fini dell&#8217;attuazione della disciplina della circolazione stradale,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 4. Delimitazione del centro abitato</p>
<p>1. Ai fini dell&#8217;attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.</p>
<p>2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall&#8217;art. 3 è pubblicata all&#8217;albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.</p>
<p>Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale</p>
<p>1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l&#8217;applicazione delle norme concernenti<br />
la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all&#8217;art. 2.</p>
<p>2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l&#8217;esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.</p>
<p>3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Codice della strada: la strada e il traffico</title>
		<link>http://www.assicurazioniauto.com/notizie/codice-della-strada-la-strada-e-il-traffico_795.html</link>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodiweb_assic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 3. Definizioni stradali e di traffico 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 3. Definizioni stradali e di traffico</p>
<p>1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:</p>
<p>1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. </p>
<p>2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. </p>
<p>3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall&#8217;uno all&#8217;altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.</p>
<p>4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.</p>
<p>5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.</p>
<p>6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.</p>
<p>7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.</p>
<p> <img src='http://www.assicurazioniauto.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. (2)</p>
<p>9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.</p>
<p>10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.</p>
<p>11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.</p>
<p>12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.</p>
<p>13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l&#8217;ingresso ai veicoli sulla carreggiata.</p>
<p>14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l&#8217;uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.</p>
<p>15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.</p>
<p>16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.</p>
<p>17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.</p>
<p>18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.</p>
<p>19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all&#8217;andamento della strada.</p>
<p>20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.</p>
<p>21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.</p>
<p>22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. </p>
<p>23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.</p>
<p>24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.</p>
<p>25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.</p>
<p>26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall&#8217;una all&#8217;altra di esse.</p>
<p>27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.</p>
<p>28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.</p>
<p>29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.</p>
<p>30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.</p>
<p>31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.</p>
<p>32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.</p>
<p>33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.</p>
<p>34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.</p>
<p>34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico<br />
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l&#8217;intermodalità. (3)</p>
<p>35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.</p>
<p>36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.</p>
<p>37) Passo carrabile: accesso ad un&#8217;area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.</p>
<p>38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.</p>
<p>39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.</p>
<p>40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.</p>
<p>41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.</p>
<p>42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.</p>
<p>43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un&#8217;intersezione.</p>
<p>44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.</p>
<p>45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.</p>
<p>46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.</p>
<p>47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.</p>
<p>48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.</p>
<p>49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.</p>
<p>50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.</p>
<p>51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.</p>
<p>52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.</p>
<p>53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.</p>
<p>53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. (3)</p>
<p>54) Zona a traffico limitato: area in cui l&#8217;accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.</p>
<p>55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all&#8217;accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.</p>
<p>56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.</p>
<p>57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.</p>
<p>58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell&#8217;ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.</p>
<p>2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.</p>
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		<title>Codice della Strada: le strade</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 2. Definizione e classificazione delle strade 1. Ai fini dell&#8217;applicazione delle norme del presente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 2. Definizione e classificazione delle strade</p>
<p>1. Ai fini dell&#8217;applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l&#8217;area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.</p>
<p>2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:<br />
A &#8211; Autostrade;<br />
B &#8211; Strade extraurbane principali;<br />
C &#8211; Strade extraurbane secondarie;<br />
D &#8211; Strade urbane di scorrimento;<br />
E &#8211; Strade urbane di quartiere;<br />
F &#8211; Strade locali;<br />
F-bis Itinerari ciclopedonali. </p>
<p>3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:<br />
A &#8211; Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all&#8217;utente lungo l&#8217;intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.<br />
B &#8211; Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.<br />
C &#8211; Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.<br />
D &#8211; Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.<br />
E &#8211; Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.<br />
F &#8211; Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.<br />
F-bis &#8211; Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell&#8217;utenza debole della strada. </p>
<p>4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.</p>
<p>5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all&#8217;uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. </p>
<p>6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:<br />
A &#8211; Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l&#8217;economia di vaste zone del territorio nazionale.<br />
B &#8211; Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.<br />
C &#8211; Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.<br />
D &#8211; Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali. </p>
<p>7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell&#8217;interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.</p>
<p>8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall&#8217;art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il consiglio di amministrazione dell&#8217;Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell&#8217;archivio nazionale delle strade previsto dall&#8217;art. 226.</p>
<p>9. Quando le strade non corrispondono più all&#8217;uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.</p>
<p>10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all&#8217;individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d&#8217;impatto ambientale.</p>
<p>10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare. </p>
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		<title>Il codice della Strada aggiornato al febbraio 2012</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodiweb_assic</dc:creator>
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		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi sono intervenuto diversi cambiamenti legislativi sia in materia assicurativa che nel Codice...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi mesi sono intervenuto diversi cambiamenti legislativi sia in materia assicurativa che nel Codice della Strada. Altalex si è premurato di diffondere il nuovo CdS, aggiornato con le ultime modifiche introdotte. Ne riportiamo qui le parti principali, che saranno utili a tutti gli automobilisti in strada. </p>
<p>Da dove cominciamo? Ma dall&#8217;inizio&#8230;</p>
<p>Titolo I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>Art. 1. Principi generali<br />
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.<br />
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.<br />
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.<br />
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l&#8217;esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.<br />
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all&#8217;opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.</p>
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		<title>&#8220;Polizze etniche&#8221;: sono legali?</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:27:59 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe polizze auto]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe rc auto]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; nata una nuova espressione per definire il fenomeno secondo il quale le polizze auto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; nata una nuova espressione per definire il fenomeno secondo il quale le polizze auto sono più care per gli stranieri: &#8220;polizze etniche&#8221;. Molte ONG e associazioni per la tutela dei consumatori si sono già espresse nel merito, sostenendo che i prezzi maggiorati non si basano su condizioni reali legati al profilo dell&#8217;automobilista ma su pregiudizi e immagini stereotipate sugli immigrati e sui loro paesi d&#8217;origine. Ecco perché da più parti si sta cercando di unirsi a legali e avvocati per debellare questa pratica che ha un vago retrogusto di illegalità. </p>
<p>LE COMPAGNIE<br />
Le compagnie che praticano questa &#8220;brutta abitudine&#8221; al rialzo entico sin&#8217;ora identificate facendo preventivi on-line sono Carige, Genialloyd, Quixa, ConTe.it, Zurich Connect e Dialogo, mentre Direct Line e Milano Assicurazioni assicurano preventivi identici sia per stranieri che per italiani. </p>
<p>COSA DICE LA LEGGE ITALIANA<br />
Secondo gli autori dell&#8217;indagine sulle compagnie on-line sopra citate, il loro comportamento sarebbe in violazione con l&#8217;articolo 43 del Testo unico sull’immigrazione, secondo il quale è discriminatorio “ogni comportamento che comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su razza, colore, ascendenza, origine nazionale o etnica”.</p>
<p>LA NORMATIVA EUROPEA<br />
Non solo: secondo la normativa europea, la differenza delle tariffe non può essere giustificata dal paese di provenienza o dalla nazionalità dell&#8217;individuo, ma neanche dal sesso (uomo o donna) o alla provincia/regione di provenienza. Proprio in base a questa disposizione, le associazioni dei consumatori del Sud Italia stanno infatti raccogliendo le firme per presentare un&#8217;istanza ed ottenere l&#8217;applicazione di una tariffa unica nazionale sulle tariffe Rc Auto, che si differenzi solo ed esclusivamente per le caratteristiche di rischio legati al guidatore. </p>
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		<title>Un seminario per capire le nuove regole sui risarcimenti da danno biologico</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodiweb_assic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti auto]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo il primo seminario tenutosi a Roma il 14 aprile scorso, Altalex organizza un secondo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il primo seminario tenutosi a Roma il 14 aprile scorso, Altalex organizza un secondo appuntamento per illustrare le dinamiche evolutive del risarcimento del danno da circolazione stradale, anche alla luce delle  più recenti indicazioni di legge (i.e. SSUU del 2008 e Cass Civ. III 12408/2011) nonché delle tendenze legislative verso una tabella risarcitoria nazionale unica.</p>
<p>DI COSA SI PARLERA&#8217;<br />
&#8220;Si individueranno le diverse opzioni liquidatorie, che, in forza del principio della integralità del risarcimento del danno alla persona, affermato dalle Sezioni Unite, che consente di pervenire al completo ristoro dei danni conseguenti a sinistro stradale, oggi messi in dubbio per la  collocazione del pregiudizio morale all’interno del danno biologico che, stante la rigidità delle tabelle normative, non ne consente, apparentemente, la personalizzazione, suscitando dubbi di incostituzionalità.<br />
Verranno illustrate, con riguardo al danno da morte, le voci di danno risarcibili, “iure hereditatis” e “iure proprio”, in forza dei recenti orientamenti  della S.C., con particolare riguardo, al danno c.d. “catastrofico” ed ai soggetti legittimati al risarcimento, categoria in continua evoluzione anche con riguardo ai principi espressi dalla Cassazione nel poker di sentenze del 11 novembre 2008.<br />
Verrà trattato il pregiudizio patrimoniale, con riguardo alle fattispecie più frequenti nelle aule di giustizia, concernenti i sinistri stradali e il danno tanatologico.<br />
Si affronteranno anche le questioni processuali più rilevanti ed attuali quali  con riguardo ai profili processuali attinenti alla  formulazione della domanda risarcitoria, alla  costituzione di parte civile, al  principio di non contestazione; al divieto, per il giudice, di scegliere la c.d. “terza via”, in mancanza di contraddittorio, ai  principi processuali in tema di onere della prova, alla prescrizione civile e penale e alla applicazione della prescrizione penale al giudizio civile<br />
Particolare attenzione verrà riservata alla luce della novella in materia di mediazione obbligatoria consulenza tecnica di ufficio, alla corretta individuazione del quesito, alla possibilità di richiedere al CTU anche una valutazione dei pregiudizi morali ed esistenziali, sulle prove orali deducibili al riguardo.&#8221;</p>
<p>L&#8217;associazione assicura che ampio spazio sarà dedicato ai quesiti dei partecipanti. </p>
<p>Il relatore dell&#8217;incontro sarà Domenico Chindemi, Consigliere della Corte di Cassazione e Docente incaricato di Diritto Privato all&#8217;Università Bocconi di Milano. Chindemi è anche componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto ed economia dell’assicurazione” e componente di redazione della rivista “Responsabilità civile e previdenza,” nonché autore di numerose pubblicazioni in materia.</p>
<p>ISCRIZIONI e COSTI<br />
La quota di partecipazione è di € 95,00 + IVA, ma c&#8217;è uno sconto del 20% per l&#8217;iscrizione di 3 o più partecipanti della stessa struttura (unico modulo di iscrizione on line, unico pagamento ed intestatario fattura). Lo sconto viene calcolato automaticamente alla compilazione del modulo on line. Cliccare su: &#8220;iscriviti al seminario&#8221;, poi cambiare la &#8220;quantità&#8221; inserendo il numero dei partecipanti, quindi cliccare su &#8220;aggiorna carrello&#8221;. Compilare il modulo e cliccare &#8220;conferma&#8221;.<br />
La quota di partecipazione potrà essere versata con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale o con carta di credito, secondo le istruzioni fornite in conferma d&#8217;ordine.<br />
Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili<br />
(al raggiungimento del numero massimo sarà disabilitato il modulo di iscrizione).</p>
<p>IL COSTO DEL SEMINARIO INCLUDE</p>
<p>    Accesso alla sala lavori<br />
    Coffee break<br />
    Dispensa di studio in formato cartaceo e/o digitale<br />
    Un abboname nto gratuito trimestrale a scelta tra:<br />
    &#8220;Massimario.it&#8221;, la banca dati di massime e sentenze per esteso;<br />
    Servizio &#8220;Elenco Avvocati&#8221;;<br />
    Rivista on-line &#8220;Altalex Mese&#8221;, con l&#8217;accesso a schede di giurisprudenza selezionata ed esplicata con normativa<br />
    Attestato di partecipazione al corso</p>
<p>INFORMAZIONI<br />
Segreteria Altalex<br />
Tel.: 0572.386473<br />
(lun-ven, h. 9:30-12:30 e 15:30-18:30)<br />
Fax. 0572.549901<br />
Email: formazione@altalex.com</p>
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		<title>Mediazione civile per le controversie RcAuto: come funziona?</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodiweb_assic</dc:creator>
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		<category><![CDATA[normativa rc auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Le controversie in materia di RcAuto continuano ad aumentare in Italia (basti pensare che sono...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le controversie in materia di RcAuto continuano ad aumentare in Italia (basti pensare che sono seconde solo a quelle di condominio) ed il ricorso al nuovo istituto della mediazione civile è sempre più alto: secondo i dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, al 21 marzo 2011 (quando l&#8217;istituto della mediazione civile è entrato in funzione) vi erano 91.690 iscritti, che sono andati aumentando di 8-9mila al mese, e poi hanno subito un&#8217;impennata dall&#8217;ottobre del 2011 ad oggi, con oltre 12.100 iscrizioni mensili. E le cifre continuano a crescere&#8230;</p>
<p>Come funziona? Bisogna innanzitutto deporre un&#8217;istanza presso uno degli enti certificati (Camera di commercio, ordine professionale o ente privato riconosciuto dal Ministero della Giustizia). Entro 15 giorni il mediatore dovrà convocare le parti per la mediazione e la risoluzione della controversia. Se la controparte si rifiuta di presenziare alla convocazione, dovrà motivare al giudice il rifiuto, ma se la motivazione dovesse essere infondata, si incorre in una sanzione. Vi sono al massimo 4 mesi per la trattativa di mediazione, e nel caso in cui la controparte non accettasse l&#8217;accordo di mediazione, la proposta del giudice potrà essere poi valutata nel caso in cui la controversia proseguisse in tribunale. Se invece si raggiunge l&#8217;accordo, la soluzione stabilita viene subito omologata e diventa esecutiva. </p>
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		<title>Gorizia, i neopatentati pagano polizze da oltre 2000 euro</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodiweb_assic</dc:creator>
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		<category><![CDATA[tariffe polizze auto]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe rc auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Avere diciottanni, pochi soldi&#8230; e la patente. Ma l&#8217;assicurazione chi la paga? Il problema esiste...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avere diciottanni, pochi soldi&#8230; e la patente. Ma l&#8217;assicurazione chi la paga?<br />
Il problema esiste in tutta Italia, ma a Gorizia in particolare, visto che le compagnie assicurative hanno classificato i neopatentati come categoria pericolosa, e i prezzi delle polizze RcAuto hanno preso il volo, arrivando a costare anche più di 2200 euro l&#8217;anno. Il fatto è stato segnalato anche nel &#8220;Libretto rosso delle assicurazioni&#8221; di Quattroruote, con un calcolo fatto assicurando una Fiat Panda 1200cc a benzina (che non è esattamente un bolide). Le cifre per assicurare un diciottenne con questa macchina &#8211; calcola Quattroruote &#8211;  vanno da un minimo di 690 euro sino a 2.204 euro, a seconda della compagnia assicurativa scelta.<br />
Quasi pari al prezzo che deve sborsare un ventiquatrenne con una Renault Scenic Diesel 1900cc (da 701 euro a 2.006 euro). </p>
<p>Insomma, i giovani non solo sono senza lavoro e quindi hanno meno disponibilità di soldi per un &#8220;lusso&#8221; come la macchina, ma in questo modo vengono definitivamente tagliati fuori dalla possibilità di cercarsi un lavoro che richieda la patente e il possesso di un mezzo. </p>
<p>Come a dire, sempre peggio&#8230;</p>
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