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Assicurazioni: un codice ne regola l’attività

Questo è un punto particolarmente interessante del Codice delle Assicurazioni. Ci sono attività che le assicurazioni sono tenute a fare, ma ci sono anche altre cose che sono loro vietate. Che importa all’assicurato?

Tanto per cominciare, è utile sapere quali sono le attività di competenza delle compagnie che offrono polizze auto, ma soprattutto è utile sapere cosa non possono fare per legge, per evitare di incappare in truffe e fregature di vario tipo.

Vediamo allora insieme gli articoli 11 e 12 del Codice delle Assicurazioni, che regolano i “do e don’t” delle compagnie operanti sul territorio italiano.

ATTIVITA’ ASSICURATIVA

1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.

4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

OPERAZIONI VIETATE

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa.

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