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Patente: sospensione

E’ un provvedimento spiacevole, certo, ma non così grave come il ritiro della patente (in ogni caso, è meglio non incapparvi mai).
La sospensione della patente è la privazione temporanea della validità del documento, che ne impedisce dunque al possessore la circolazione (su qualsuasi veicolo).

LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione della patente, è regolata dal Codice della strada agli articoli 129, 218 (modificato dalla legge 120/2010) e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/4/2011 (n.6535). essa può essere disposta:
* Come provvedimento a tempo indeterminato, in caso di perdita dei requisiti fisici e psichici indispensabili l’idoneità alla guida;
* Come sanzione accessoria, come conseguenza immediata e diretta alla violazione di norme del comportamento del codice della strada (ad esempio, in caso di circolazione contromano, manovre pericolose, eccessi di velocità, ecc). In questi casi la durata della sospensione è proporzionale alla gravità dell’infrazione commessa e può anche essere retroattiva;
* Come conseguenza della recidiva di una stessa sanzione amministrativa.

QUANDO SI PUO’ RIPRENDERE A CIRCOLARE
La durata della sospensione della patente è indicata nella notifica stessa della sospensione. Una volta decorso il periodo sanzionatorio, il guidatore può fare istanza alla prefettura per la restituzione della patente.

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