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RcAuto: dopo il sinistro il fermo tecnico va risarcito

In tema RcAuto ci sono ancora molte persone che non conoscono appieno i propri diritti. E in tempi in cui i soldi scarseggiano, è bene sapere quando si possono pretendere i soldi dall’assicurazione.
E’ il caso del cosiddetto “fermo tecnico”, ovvero del periodo in cui, dopo un incidente, l’auto resta ferma per le riparazioni ed il proprietario è impossibilitato ad utilizzarla.

La normativa per le assicurazioni RcAuto – pertanto questa norma non vale sulle assicurazioni accessorie, come per quella di furto e incendio, che seguono unicamente le clausole inserite nel contratto – prevede che l’assicurato venga risarcito con un congruo indennizzo per il mancato utilizzo dell’auto nel periodo in cui la stessa è in riparazione.

Questo diritto è stato espresso dalla terza sezione civile della Cassazione con Sentenza n. 6907/2012, depositata l’8 maggio. Per ottenerlo, l’assicurato deve ricordarsi di citare il fermo tecnico nella richiesta di risarcimento all’assicurazione, senza alcun obbligo di fornire la prova specifica del danno (ovvero, senza fornire la prova di un noleggio per l’auto sostitutiva). Infatti, la Corte ha stabilito che poiché il bollo e l’assicurazione continuano ad essere validi mentre l’auto non può essere utilizzata rappresenta un danno. Questo danno può essere valutato da un giudice in via equitativa. Chi poi sostiene danni maggiori (come, per l’appunto, il noleggio di un veicolo sostitutivo) dovrà presentare al giudice la documentazione a comprovarlo.

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