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Risarcimento danni con contrassegno non valido: la sentenza che fa discutere

Ecco un caso che farà discutere: il quotidiano La Stampa ha segnalato una sentenza della cassazione (la n. 24089/11) che esprime un principio interessante: “In caso di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, la tutela del danneggiato copre anche l’apparenza del diritto: se il veicolo danneggiante espone un contrassegno falsificato ma apparentemente valido, l’assicuratore è comunque responsabile se non prova l’inesistenza del rapporto assicurativo”.

LA SENTENZA
Al di là del caso specifico raccontato nell’articolo sul quotidiano, la cosa rilevante qui è che per la prima volta una sentenza ribadisce il principio che è l’assicuratore ad avere l’onere di provare l’inesistenza di un rapporto con l’assicurato quando, come nel caso di specie, risulti che quest’ultimo avesse esposto un contrassegno formalmente valido.

Insomma, se il contrassegno è falsificato ma sembra vero in quanto sono presenti tutti i dati del rapporto contrattuale tra assicurazione e assicurato, la presenza del contrassegno vincola la compagnia rispondere dei danni provocati dall’intestatario durante la circolazione del veicolo, anche se il premio non è mai stato pagato.

Ma c’è di più: in caso di contrassegno contraffatto o falsificato che risulti però apparentemente valido, per escludere la responsabilità dell’assicuratore «occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato». Nel caso di specie il contrassegno risultava apparentemente valido e non c’è prova che l’assicuratore abbia informato il danneggiato che il danneggiante fosse privo di copertura assicurativa.

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